“Possibile che questi naufragi avvengano tutti davanti alle coste libiche? Siamo nel triangolo delle Bermude o nel Mediterraneo? Si deve giuridicamente reagire a questa insopportabile favola. Non è ammissibile che in Italia vi sia tanta stoltezza. Sono centinaia di migliaia gli stranieri giunti in Italia non in seguito ad un naufragio ma attraverso un semplice passaggio dalle imbarcazioni della criminalità organizzata – che pratica il traffico di esseri uomini – alle navi Ong, attraverso il cosiddetto trasbordo. In questi casi siamo in presenza di un comportamento penalmente rilevante, quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oppure no? In caso affermativo il nostro sistema giudiziario consente, sia il sequestro, sia la confisca dell’imbarcazione utilizzata. Le norme, dunque, ci sono, basta applicarle. Le prove di tali fatti sarebbero facilmente recuperabili, sia attraverso i sistemi satellitari – in grado di localizzare con precisione il punto del trasbordo – sia attraverso l’interrogatorio degli stessi trasbordati che, giova ripeterlo, non sono naufraghi. Peraltro, oltre nove su 10, non avrebbero titolo alcuno per permanere sul suolo nazionale trattandosi di migranti economici. Conosciamo bene come funziona questo sistema: le Ong si danno appuntamento, o comunque sono a conoscenza del luogo di incontro (non del naufragio) in cui gli scafisti consegnano il loro carico di esseri umani. È così, o vogliamo continuare a credere che si tratti sempre di straordinarie coincidenze astrali? L’operato delle Ong, se non allontanate dal nostro confine marittimo, una volta entrate nelle acque territoriali italiane, va indagato e, se ne sussistono i presupposti vanno confiscate. Molte di queste, infatti, operano come veri e propri taxi del mare rendendo il comportamento reiterato. Le procure della Repubblica e, in particolare le Direzioni Distrettuali Antimafia competenti, si occupino di queste umiliazioni all’Italia e dello sfregio al nostro Stato di diritto. L’articolo 12, comma 3, lett.a) e d) e comma 3 bis, d.lgs n286/98 è chiaro e consente la confisca. Allo stesso modo l’art 321, secondo comma c.p.p. consente il sequestro delle imbarcazioni. “Soccorrono” anche le norme di diritto internazionale, in particolare l’art.27 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare del 1982. Se ne sussistono i presupposti, cosa indugiamo ancora?” Così Enrico Aimi – Coordinatore Regionale Emilia-Romagna di Forza Italia