REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 82 del 17/05/2020 BOLOGNA

Il governatore della Giunta regionale

ORDINA
1. è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al
pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto
laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un
metro;
2. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto
tutte le misure limitative della circolazione all’interno
del territorio regionale;
3. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta
da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle
Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai
Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di
fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della
provincia o del comune confinante, da parte di residenti in
province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e
altre Regioni;
4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti
attività:
– commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree
pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)
agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio
e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni
tecniche e operative definite dallo specifico protocollo
regionale, allegato n. 1;
– servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed
attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il
consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico
protocollo regionale, allegato n. 2;
– servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri
estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico
protocollo regionale, allegato n. 3;
– attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico
protocollo regionale allegato n. 4;
– strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico
protocollo regionale, allegato n. 5;
– attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei
principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto
promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul
riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di
avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a
distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in
ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e
operative definite nelle linee guida nazionali o nei
protocolli regionali previsti per il settore e per lo
specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
5. a decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle
spiagge libere e agli arenili;
6. a decorrere dal 18 maggio i servizi di trasporto pubblico
dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della
riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio
emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni
dettate dall’emergenza:
a. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei
servizi deve adeguare l’offerta con un servizio a
cadenza almeno oraria sulle relazioni principali,
attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati
nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare
l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei
lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro
che operano nelle attività previste dalle disposizioni
vigenti;
b. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie
locali per la mobilità, in accordo con le Società di
gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la
domanda attesa, almeno con la programmazione estiva, e
coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio
per particolari attrattori di poli produttivi, anche
attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al
fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle
ore di punta e di maggior afflusso;
c. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi
ferroviari e automobilistici, sarà costantemente
monitorato durante il periodo di attuazione, allo scopo
di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati
alla domanda, anche attesa, e alle necessità di
accessibilità dei diversi territori;
d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche
sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli
Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla
Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020
avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione
delle misure contenitive di fase 2 in relazione al
trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica
della ripresa del pendolarismo, nel contesto
dell’emergenza da SARS-COV-2”; in particolare, sono
tenute:
– alla sanificazione e all’igienizzazione dei locali e
dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata
e frequente, almeno una volta al giorno, deve
riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori
e/o lavoratori e deve essere effettuata con le
modalità definite dalle specifiche circolari del
Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanità;
– alla predisposizione delle necessarie comunicazioni
a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di
cartelli che indichino le corrette modalità di
comportamento dell’utenza;
– ad adottare, per il trasporto pubblico
automobilistico, possibili accorgimenti atti alla
separazione del posto di guida che ne permettano il
distanziamento fisico dai passeggeri per la
prevenzione e sicurezza dal contagio;
– a prevedere che la salita e la discesa dei
passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi
separati: la salita da una porta e la discesa
dall’altra porta, l’utilizzo di idonei tempi di
attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e
chi sale, anche eventualmente con un’apertura
differenziata delle porte; nelle more
dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di
guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la
chiusura della porta anteriore, con separati flussi
prima in discesa e poi in salita dalla porta
posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di
garantire il distanziamento fisico; dovrà essere
fornita all’utenza la necessaria informazione sulle
modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;
– all’adozione di misure organizzative finalizzate ad
evitare affollamenti e a limitare nella fase di
salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli
spostamenti all’interno delle stazioni, delle
autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei
passeggeri e durante l’attesa del mezzo di
trasporto, ogni possibile occasione di contatto,
garantendo il rispetto del distanziamento fisico
interpersonale richiesto;
– a garantire sugli autobus un numero massimo di
passeggeri, in modo da consentire il rispetto delle
norme sulla sicurezza. assicurando al contempo
accessibilità e sicurezza anche a persone con
difficoltà motorie;
– a confermare la sospensione della vendita a bordo
dei titoli di viaggio da parte degli autisti; i
passeggeri dovranno preferibilmente dotarsi del
titolo di viaggio prima della salita sul mezzo e le
società di trasporto, diffondendo opportuna
comunicazione, incentivano la vendita di biglietti
con sistemi telematici, on-line e self-service; ai
fini del contenimento dell’evasione tariffaria sono
effettuati i necessari controlli da parte delle
società di trasporto con applicazione delle sanzioni
amministrative come previste dalla LR 30/98;
e. Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti i servizi di
trasporto pubblico, risulta opportuno che:
– il passeggero non occupi il posto disponibile
vicino al conducente;
– sui sedili posteriori, al fine di rispettare le
distanze di sicurezza, non siano trasportati,
distanziati il più possibile, più di due
passeggeri;
– nelle vetture omologate per il trasporto di sei o
più passeggeri siano replicati modelli che non
prevedano la presenza di più di due passeggeri per
ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di
mascherine;
– le vetture siano dotate di paratie divisorie;
– il conducente indossi dispositivi di protezione
individuale;
– i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con
conducente, a conferma di quanto definito
dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono
svolti con modalità atte a garantire la prevenzione
del contagio degli operatori e degli utenti,
possano essere utilizzati anche per la consegna a
domicilio di beni di prima necessità; in questo
caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni
presso il distributore / venditore, il carico e il
trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al
richiedente il servizio; i Comuni, nell’ambito
della propria competenza, possono definire le
modalità operative e le tariffe di accesso del
servizio ovvero estendere le modalità operative e
le tariffe applicate al trasporto delle persone
anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti
attività:
– stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni
tecniche e operative definite dallo specifico protocollo
regionale, allegato n. 6;
– attività sportiva di base e attività motoria, anche in
forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso
palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono
attività dirette al benessere attraverso l’esercizio
fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico
protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti
nelle linee guida nazionali;
– attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue
straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di
specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi
contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando
quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di
scuola, formazione e autoscuole;
– attività dei centri sociali, dei circoli culturali e
ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di
specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi
contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna
park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, previa adozione di specifico
protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti
nelle linee guida nazionali;
– attività ricettive extralberghiere e altre tipologie
ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di
specifico protocollo regionale; dette strutture possono
comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel
rispetto dei principi contenuti nelle linee guida
nazionali;
– a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività
dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni
tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel
rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
8. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate
dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
9. le disposizioni delle ordinanze approvate con propri
precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile
e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in
contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;
10.le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore
a far data dal 18 maggio 2020;
11.la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata
ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.
Stefano Bonaccini