
Nella serata di venerdì 10 aprile il governo ha adottato un nuovo Dpcm che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.
Le attività che possono operare
Il Dpcm contiene alcuni allegati in cui sono indicate le attività commerciali, dei servizi alla persona e delle attività produttici che possono continuare ad operare. Nell’allegato 4 sono invece indicate le misure igienico-sanitarie, mentre nell’allegato 5 le misure da adottare negli esercizi commerciali.
– Il Dpcm, nell’allegato n°1 individua le attività di commercio al dettaglio che possono continuare ad operare (le principali novità – rispetto a quelle indicate qui – sono il commercio al dettaglio di libri, le cartolibrerie, il commercio al dettaglio di vestiario per bambini).
– Il Dpcm, nell’allegato n°2 individua le attività di servizio alla persone che possono continuare ad operare (lavanderie, lavanderie industriali, tintorie, pompe funebri e attività connesse).
– Il Dpcm, nell’allegato n°3, dispone un lungo elenco di attività produttive individuate sulla base dei Codici Ateco, la cui prosecuzione è consentita in ragione della loro essenzialità per le filiere. Tra le novità rispetto al precedente elenco, compaiono i codici Ateco della “Silvicoltura ed utilizzo aree forstali”, “Pesca e Acquacoltura”, “Cura e manutenzione del Paesaggio”.
All’articolo 2 il Dpcm del 10 aprile conferma inoltre il meccanismo di deroga alla sospensione tramite una comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia rimane la possibilità in capo al Prefetto, di sospendere – dopo aver sentito il presidente della Regione – l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.
– È poi sempre garantita l’attività dei servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi
– Sempre all’articolo 2 il Dpcm specifica che possono continuare ad operare le attività degli impianti a ciclo continuo – previa comunicazione al Prefetto – la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
– Sono poi garantite le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, con la specifica che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Dpcm all’articolo 2 (comma 10) prevede per le imprese la cui attività è consentita, il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. A questo link lo trovate riassunto punto per punto.
L’accesso in azienda
Sempre all’articolo 2 (comma 12) il nuovo Dpcm stabilsce che, previa comunicazione al Prefetto, alle attività sospese è consentito:
– l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
– la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.













