E’ di giovedì 28 marzo 2019 la decisione del Giudice Delegato della fallita società IDB, di disporre il calendario delle udienze in cui verranno trattate le domande giunte tempestivamente, ossia pervenute alla data dell’8 marzo 2019. Una decisione dovuta al ricevimento da parte del Curatore Fallimentare di ben 19.000 istanze.

Per l’udienza dell’8.04.2019 saranno esaminate le domande dei fornitori, dei professionisti e dei lavoratori della Società fallita.
Per l’udienza del 21.10.2019 saranno esaminate le domande di restituzione ai sensi dell’art. 87 bis l.f.
Per le udienze del 5.11.2019 – del 19.11.2019 – e del 25.11.2019 saranno esaminate le domande di rivendica ai sensi dell’art. 103 l.f. e le ulteriori domande di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 l.f.

Dunque un cammino da percorrere per chi, avendo acquistato i diamanti, li aveva lasciati in custodia alla società fallita e con un apposita procedura ne ha chiesto la restituzione al Tribunale di Milano.

Poi agiremo (come già stiamo agendo per chi è in possesso dei diamanti) nei confronti di quegli sportelli bancari che si rifiuteranno di riprendersi indietro i diamanti restituendo ai consumatori il denaro speso oltre interessi e rivalutazione.

A tale proposito è bene ricordare che ben 5 sono state le sentenze del TAR del Lazio che lo scorso novembre ha respinto i vari ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di alcune società di investimenti in diamanti, nonché delle banche coinvolte nell’offerta attraverso i propri sportelli.

I profili di scorrettezza riscontrati per le società coinvolte in questo “ennesimo scandalo”, riguardavano le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso vari canali predisposti dalle stesse in merito al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, quando nella realtà era frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; in merito all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; nella promessa di un’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; ed infine alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.

Per quanto riguarda le banche, le quali, utilizzando il materiale informativo predisposto dalle società, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio e

a diversificare i propri investimenti, l’Autorità ha invece accertato che, il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e la presenza del personale bancario agli incontri tra i due professionisti e i clienti, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale della società. Creavano dunque le condizioni di fiducia necessarie a convincere i clienti ad effettuare l’acquisto senza ulteriori accertamenti di mercato.

Ed ancora una volta chi doveva controllare non ha controllato