Dicevamo 20 anni fa, al tempo della vicenda Photored: si agli strumenti elettronici per rilevare le violazioni al Codice della Strada, ma nel rispetto delle leggi da parte dei Comuni che gli utilizzano.

 

Il provvedimento della Procura della Repubblica di Cosenza ci auguriamo contribuisca a fare chiarezza in un “mare magnum” di interpretazioni da parte degli utilizzatori di determinati strumenti elettronici atti a rilevare specifiche infrazioni al Codice della Strada, interpretazioni quasi sempre a danno del cittadino.

Proviamo a fare chiarezza sull’argomento partendo dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di “OMOLOGAZIONE” e “APPROVAZIONE” degli strumenti elettronici utilizzati per rilevare le infrazioni al Codice della Strada.

Dall’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.: 495 (Regolamento) che si collega all’Art. 45 del Codice della Strada, si evince letteralmente al punto 2) che:  L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Inoltre prosegue al punto 3) indicando:  Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

 Proseguiamo con la lettura dell’ Art. 45 comma 6 del del D.Lgs 285/1992 CdS che così recita: Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

Inoltre su tale distinzione (omologazione / approvazione) va letto l’Art. 142. c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS che riporta: “l’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (omologate).

Dunque possiamo affermare che il Codice della Strada, unitamente al Regolamento ad esso abbinato, indica come si debbano omologare gli strumenti destinati alla rilevazione elettronica delle violazione  al Codice della Strada ( per la velocità ed anche per il passaggio con la luce rossa al semaforo ), anche mediante prove, e avvalendosi del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ove ritenuto necessario. L’interessato ad ottenere un decreto di omologazione di un prototipo, deve essere disposto a depositare uno dei prototipi stessi, presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Fino a questo punto si parla di omologazione come di una procedura che mira a controllare che un prototipo, sottoposto a richiesta di omologazione, risponda ai requisiti tecnici richiesti dal Regolamento del Codice della Strada.

Per quanto attiene l’approvazione, trattasi di una verifica di elementi che non vengono indicati nel Regolamento del Codice della Strada. Dunque non deve rispettare specifiche prescrizioni.

Nei fatti:

Prendiamo ad esempio lo strumento “t-exspeed v 2.0” strumento che rileva le violazioni al Codice della Strada in tema di velocità, oggetto di attenzione da parte della Procura della Repubblica di Cosenza.

Digitando su di un motore di ricerca, si riesce a scaricare un documento Prot. N.: 5298 del 27/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. In questo documento VISTE una serie di condizioni che vengono elencate (ben 9) e considerando che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto dal voto n.: 6/12, DECRETA che lo strumento è APPROVATO. Per quello stesso strumento, in seguito ben altri tre decreti sono stati emanati dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e più precisamente il decreto n.: 4910 del 16 ottobre 2014, il decreto n.: 5072 del 27 ottobre 2014 e il decreto n.: 7175 del 29 dicembre 2016. Su tutti, facendo un passo indietro, si leggono una serie di visto, visto visto, ma nessuno di questi “visto” fa riferimento ad un  DECRETO di OMOLOGAZIONE.

Di conseguenza possiamo constatare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ha decretato come approvato l’utilizzo di uno strumento tenendo conto del parere della V sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che non ha prodotto una dichiarazione di omologazione ma solo espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell’approvazione del dispositivo in esame.

Possiamo infine sostenere l’inutilità della parte del Regolamento del Codice della Strada e di parte del Codice stesso, nei punti in cui gli articoli elaborano il rilascio di una omologazione, quando questa procedura è totalmente disattesa.

Un plauso alla Corte di Cassazione che ha voluto porre un punto fermo: gli strumenti elettronici, utilizzati per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada, devono esser corredati da apposito Decreto di Omologazione e apposito Decreto di Approvazione. In difetto il verbale di contestazione può essere impugnato innanzi al Codice di Pace di competenza territoriale.

Spontanea la domanda: perché sottrarsi a questa indicazione, utilizzando solo strumenti approvati e non anche omologati?

E ancora più spontanea una seconda domanda: perché il legislatore non trova il tempo di promulgare una legge che semplicemente abroghi ogni precedente norma, andandola a sostituire con qualcosa di semplice e non interpretabile?

 

Alla luce dei recentissimi provvedimenti di sequestro di determinati apparecchi ci auguriamo, nella ipotesi che si concludano con la definitiva “bocciatura” degli stessi, che i Comuni che hanno incassato cifre enormi, erogando sanzioni con un  strumento che risultasse non in regola, sentano l’obbligo morale di restituire le somme incassate ai malcapitati automobilisti.

Nel frattempo gli automobilisti che hanno ricevuto un verbale di contestazione per una presunta violazione al Codice della Strada, rilevata da uno degli strumenti posti sotto sequestro, possono ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di consegna a casa del verbale, da parte del postino, o al Prefetto entro 60 giorni dalla stessa data di consegna a casa da parte del postino.

                                                                                  Vice presidente regionale Codacons Fabio Galli