http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

Ristoranti, bar e attività artigianali alimentari
1. dal lunedì al venerdì
Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito dalle 6.00 alle 18.00 ma con l’obbligo,
a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Sono sospese dalle ore 18 alle ore 6 non solo bar e ristoranti, ma anche pizzerie al taglio, piadinerie,
tigellerie, kebab, gelaterie, ecc.
Nel week end, dalle ore 18.00 del venerdì alle 6.00 del lunedì, le attività di bar, ristoranti,
pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie, ecc. sono sospese, sarà sempre
possibile la consegna a domicilio di bevande e alimenti, ma non l’asporto.
2. Orari e consegna a domicilio
Negli orari di chiusura al pubblico è possibile effettuare consegne a domicilio. Sarà cura di chi
organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma –
evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture
ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e
Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano
Esercizi commerciali e mercati
Sono consentite le attività negli esercizi commerciali diversi da ristorazione, bar e attività artigianali
alimentari a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque
idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali, e tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, le attività dovranno essere chiuse.
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercati e le
fiere tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l’esclusione dei mercati a
merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale ai posteggi destinati e
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari laddove assicurino la distanza minima tra le persone.
Sospesi pub, sale giochi, discoteche
Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche,
cinema, teatri e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Parrucchiere, servizi estetici
Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e
parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti
devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel
idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.
Chiusure festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati eccetto farmacie,
parafarmacie e punti vendita generi alimentari.
Palestre, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
Sono sospese tutte le attività private relative a palestre, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi.
Taxi, noleggio con conducente
nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli addetti
impegnati nella conduzione dei veicoli devono, a far data dall’11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020,
indossare una mascherina e guanti monouso, e sanificare il mezzo con regolarità
Sanzioni
Oltre alle sanzioni gà indicate nelle specifiche fattispecie, il mancato rispetto degli obblighi è punito
ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o
l’ammenda fino 206 euro oltre alla possibile chiusura dell’attività.
Periodo di validità e aggiornamenti
Le presenti misure sono valide fino al 3 aprile 2020. In ogni caso è utile rimanere aggiornati per
eventuali nuove indicazioni.
Covid-19, raccomandazioni di igiene contro il virus
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la
collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.
Le raccomandazioni
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie).
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
Per maggiori informazioni:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
http://www.regione.emilia-romagna.it/













