La seconda interrogazione discussa nel consiglio comunale di ieri sera era a firma dei consiglieri comunali del Partito Democratico, illustrata dalla Capogruppo Maria Savigni, avente ad oggetto: “Procedura nomina nuovo Amministratore Sgp”.
Nell’interrogazione il Pd chiede a Sindaco e Giunta: per quali motivi il Sindaco pro tempore abbia ritenuto di agire in violazione delle competenze del Consiglio e in aperta contraddizione con quanto stabilito dal Consiglio Comunale del Novembre 2009, in una seduta in cui peraltro lui era facente parte dell’allora Giunta in qualità di Vicesindaco; se il Sindaco è pronto a rispondere dell’illegittimità degli atti assunti in dispregio delle norme di legge stabilite dal Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (art 50, commi 8 e 9, del DLgs 267/2000), che dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società e Istituzioni, e della violazione delle regole di trasparenza e pubblicità delle nomine; se è consapevole, in caso di accertamento dell’illegittimità, di dover affrontare l’eventuale pagamento dei danni.

Ha risposto all’interrogazione il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani

“Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL è società di diritto privato, una SRL appunto, e quindi, come purtroppo sappiamo, soggetta anche a fallimento e concordato. Il Comune di Sassuolo è socio unico e si esprime nell’assemblea dei soci attraverso il sindaco o un suo delegato senza previa autorizzazione di altri organi comunali come da legge e da statuto.
Le società è a partecipazione pubblica e pertanto soggetta alle norme di cui al recente Decreto legislativo, 19/08/2016 n. 175, (testo unico società partecipate), che è intervenuto a regolamentare una materia piuttosto complessa, il quale stabilisce all’art. 1 che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Ciò premesso per addivenire alla revoca dell’incarico di amministratore al dott. Cavallini ed alla contestuale nomina di nuovo amministratore al sig. Morselli, si è ritenuto corretto seguire le procedure previste dal codice civile a dallo statuto della società che stabiliscono che l’amministratore è nominato e revocato dall’assemblea dei soci a propria discrezione. Non si è pertanto prevaricata alcuna competenza in materia del Consiglio Comunale. Non si è ritenuto invece che fosse applicabile la delibera consigliare n. 64/2009 la quale prevede un procedimento, non selettivo, ma solo di adeguata pubblicizzazione, per le seguenti ragioni. La delibera è di molto antecedente (essendo dell’anno 2009), al testo unico delle società partecipate del 2016 che ha confermato la natura privatistica delle stesse. La delibera riguarda espressamente gli indirizzi generali per le nomine e designazioni di Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. La rappresentanza è un istituto che consiste nella sostituzione di un soggetto (rappresentante) ad un altro (rappresentato) nel compimento di uno o più negozi giuridici (art. 1387 del c.c.). E’ con lo strumento della procura che viene conferito al rappresentante il potere di agire in nome e per conto del rappresentato, così che gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadano direttamente nella sfera giuridica del secondo. L’amministratore di SGP SRL non rientra certamente in questa categoria di soggetti in quanto non rappresenta e non deve rappresentare il Comune di Sassuolo, ma solo ed esclusivamente la predetta società di diritto privato, ed i suoi poteri non derivano da procura ma dalla nomina. Quindi non si è visto il motivo di far intervenire una previa pubblicazione per la sua nomina, in quanto lo stesso ribadiamo non fa parte della categoria dei rappresentanti dell’ente pubblico di cui alla delibera consiliare del 2009. La delibera fa espresso riferimento a SGP ma nell’erronea convinzione, come espressamente precisa, che essa sia un ente pubblico. Si è altresì tenuto conto anche che l’impianto normativo e la dottrina tendono sempre più a rafforzare il rapporto di fiducia politica e di indirizzo tra amministrazioni e partecipate, per ovvi motivi di efficienza nella gestione societaria, che rischierebbe di divergere dagli obiettivi della maggioranza politica democraticamente eletta. In ogni caso la citata delibera consiliare rimette comunque alla piena discrezionalità del Sindaco le nomine dei rappresentanti del Comune, e l’amministratore di SGP non è un rappresentante del Comune ai sensi della stessa delibera per cui la medesima non è applicabile al caso concreto. Si risponde altresì che il Sindaco eletto è senz’altro consapevole degli atti che compie”.

Il capogruppo Pd Maria Savigni si è dichiarata non soddisfatta della risposta