
Ottobre 2025: ANCORA UN’ ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN TEMA DI OMOLOGAZIONE DEGLI STRUMENTI ELETRONICI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ECCESSI DI VELOCITA’
Una nuova e precisa ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.: 26521/25 pubblicata il 1° ottobre 2025, ribadisce quanto già indicato nelle precedenti ordinanze della stessa Corte (24.07.24 n. 20492 – 18.04.2024 n. 10505 – 14/05/2025 n.: 1332), gli strumenti elettronici atti alla rilevazione degli eccessi di velocità, debbono essere muniti sia del decreto di approvazione che del conseguente decreto di omologazione.
Si legge nel contenuto dell’ordinanza che il procedimento di approvazione è da intendersi come il primo passaggio prodromico al successivo che è appunto il decreto di Omologazione. Decreto necessario anche per rispettare l’articolo 142, comma 6, del Dlgs 285 del 1992 ( Codice della Strada), a garanzia che non si incida sulla libertà di circolazione e sul patrimonio dei cittadini in maniera illegittima.
Allo stato attuale il Comune di Modena e quelli della Provincia, dovranno comunicare entro il 30 novembre 2025, al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), l’elenco degli apparecchi elettronici per la rilevazione degli eccessi di velocità, allo stato attuale tutti apparecchi non omologati.
A tale proposito, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcuni giorni fa, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un automobilista multato, ha inviato una lettera dai vari contenuti, compreso il passaggio:…”si fa tuttavia presente che questo Ufficio provvede all’approvazione del prototipo di tutti i dispositivi di velocità e non alla loro approvazione”
Quindi, acclarato che gli strumenti elettronici per la rilevazione degli eccessi di velocità, debitamente omologati non ve ne sono e che la Corte Suprema di Cassazione continuamente emette delle ordinanze che indicano la necessità di utilizzare solo strumenti omologati, in costanza di una sorte di menefreghismo da parte dei Comuni che continuano ad utilizzarli e sanzionare in maniera illegittima gli automobilisti, malgrado l’articolo 142, comma 6, del Dlgs 285 del 1992 ( Codice della Strada) che recita testualmente: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. questa sede Codacons di Modena, ritiene che la vicenda debba essere trasferita presso la Procura della Repubblica, nella ipotesi che il comportamento delle Amministrazioni Pubbliche, imperterrite nell’utilizzo di tali strumenti, non sia incappato in un fatto di rilevanza penale. Presidente CODACONS
(Fabio Galli)













