E’ un vero peccato che molti comuni, in Italia, abbiano acquistato o noleggiato, strumenti per la rilevazione degli eccessi di velocità non debitamente omologati e quindi non utilizzabili.
E’ noto ormai a tutti che la Suprema Corte ( Cass. Civ. Ord. 24.07.24 n.: 20492; 18.04.2024 n.: 10505 ) ritiene che il solo decreto di approvazione non può considerarsi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 C.d.S. e dall’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, così come è noto a tutti il provvedimento della Procura della Repubblica di Cosenza che con apposito provvedimento ha posto sotto sequestro alcuni strumenti per la rilevazione elettronica della velocità ( T Exspeed 2.0 ).
Dunque coloro che hanno acquistato o noleggiato strumenti privi del decreto di omologazione, stanno utilizzando in maniera illegittima gli strumenti stessi, erogando sanzioni in maniera contestabile.
A tale proposito un automobilista, residente nella Provincia di Modena, che si era visto notificare verbali per 11 distinte violazioni rilevate dal Tutor installato dal Comune di Formigine, si è visto accogliere il ricorso da uno dei Giudici di Pace di Modena con una motivazione molto articolata che si fonda proprio con le citate ordinanze della Corte di Cassazione.
Proprio per l’importanza ed utilità che tali strumenti hanno nei confronti di una maggiore sicurezza sulle strade, che non comprendiamo per quale ragione alcuni comuni, anziché acquistare o noleggiare strumenti regolarmente corredati sia del Decreto di Omologazione sia del Decreto di Approvazione, ne acquistano o ne noleggiano tra quelli muniti solo del Decreto di Approvazione che, come sopra scritto, ad oggi, non è sufficiente da solo per un utilizzo corretto e rispettoso delle norme, degli strumenti elettronici per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada.
Questo comportamento, oltre che mettere in dubbio la bontà delle rilevazioni perché effettuate con strumenti non debitamente omologati, esponendo i verbali ai ricorsi che potrebbero essere accolti (vedasi quanto sopra scritto), produce anche un vero e proprio danno erariale in quanto gli strumenti acquistati o noleggiati, che dovessero interrompere il loro funzionamento, oltre a non svolgere il loro compito primario, quello della sicurezza, risulterebbero essere una spesa inutile a carico dei cittadini.
Vice Presidente CODACONS Emilia Romagna (Fabio Galli)













